Adozione internazionale anche per i single

di Michele Bartolo-

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis (comma 1) e 30 (comma 1) della legge n. 184/1983 (che riguarda il diritto del minore a una famiglia), nella parte in cui escludono le persone non coniugate residenti in Italia dalla possibilità di presentare domanda per l’adozione internazionale e di ottenere un decreto di idoneità.

In buona sostanza di tratta della tematica della cd. adozione dei single, se sia giusto o no estendere la possibilità di adottare figli minori in presenza di un solo aspirante genitore richiedente. Inutile dire che il tema ha implicazioni sociali, etiche e politiche, dovendosi collegare alla previsione costituzionale della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e all’idea che comunque i genitori debbano essere sempre due, ovvero le due distinte figure del padre e della madre.

La questione non è nuova e  La Corte aveva precedentemente dichiarato inammissibile una questione simile nel 2021, ma ha accettato di riesaminarla con nuovi argomenti basati sugli articoli 2 e 117 della Costituzione e sull’articolo 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).

Il Tribunale di Firenze, infatti,  ha sostenuto che l’esclusione dei single non tutela l’interesse superiore del minore, poiché un contesto familiare stabile può esistere anche in un nucleo monoparentale, specie se supportato da una rete affettiva. Inoltre, ha messo in evidenza il fatto che un minore italiano può essere adottato all’estero da un single quando la legislazione del Paese straniero lo consente, mentre non esiste la reciprocità.

Con la sentenza n. 33 del 2025, quindi, la Corte Costituzionale ha qualche giorno fa  dichiarato incostituzionale l’art. 29-bis (comma 1) nella parte in cui esclude le persone non coniugate dall’accesso all’adozione internazionale, sulla base dei seguenti motivi:a)L’esclusione aprioristica non è necessaria in una società democratica, poiché l’idoneità genitoriale va valutata caso per caso, come già avviene in ipotesi eccezionali (es. decesso di un coniuge durante l’affidamento); b) sussiste la  violazione degli artt. 2 e 117 Cost. in relazione all’art. 8 CEDU. Infatti il divieto di adozione da parte dei single lede il diritto alla vita privata e all’autodeterminazione senza corrispondere a un’esigenza sociale urgente.

La Corte ha sentenziato che la stabilità non dipende esclusivamente dalla bigenitorialità, ma dalla capacità concreta dell’adottante, verificabile attraverso il giudizio del tribunale.
«Il miglior interesse del minore è direttamente preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell’adottante», si legge nella sentenza. «La giurisprudenza costituzionale ha da tempo valorizzato il rilievo che tale giudizio riveste al fine di perseguire la «soluzione ottimale “in concreto” per l’interesse del minore».

Inoltre, sottolinea la Consulta, «se, dunque, deve ritenersi che la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, d’altro canto, l’esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all’adottato “la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori”  non viene perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato.

Come si è già in passato rilevato (sentenza n. 183 del 1994), si tratta di una istanza che può giustificare “una indicazione di preferenza per l’adozione da parte di una coppia di coniugi”, ma che non supporta la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti».  Deve condividersi l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, dal momento che, seppur con portata tendenzialmente innovativa, la sentenza in commento si inserisce nel consolidato filone normativo e giurisprudenziale di tutela del minore, il cui interesse deve essere considerato prevalente rispetto ad ogni altro. In conclusione, a seguito di questa importantissima pronuncia, le persone singole residenti in Italia potranno ora presentare domanda per l’adozione internazionale, purché soddisfino gli altri requisiti previsti (es. età, idoneità psico-sociale). Restano invariate le norme per l’adozione nazionale (art. 6 legge 184/1983), ma la Corte lascia aperta la possibilità di futuri interventi sul tema.

Michele Bartolo

Avvocato civilista dall'anno 2000, con patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 2013, ha svolto anche incarichi di curatore fallimentare, custode giudiziario, difensore di curatele e di società a partecipazione pubblica. Interessato al cinema, al teatro ed alla politica, è appassionato di viaggi e fotografia. Ama guardare il mondo con la lente dell'ironia perché, come diceva Chaplin, la vita è una commedia per quelli che pensano.

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