Legge sul fine-vita: regione Toscana prima in Italia
di Michele Bartolo-
Come è noto, in Italia non vi è una legge nazionale che regola il cosiddetto fine-vita, ovvero i casi di suicidio medicalmente assistito per persone gravemente malate e che consapevolmente scelgono di porre fine alla propria vita.
È il tema dell’eutanasia, della morte dolce, della fine dello stato vegetativo in cui si ritrova un essere umano, la cui vita terrena è ormai priva di speranza.
Ovviamente questa è l’interpretazione della associazione Luca Coscioni e di tanti altri esponenti del mondo della politica e della società civile, per i quali è da considerarsi prioritaria la tutela della dignità umana, svilita e mortificata quando il corpo ed il fisico impediscono il pieno esercizio delle facoltà fisiche ed intellettive dell’essere umano.
In un Paese, come il nostro, in cui è fortemente radicata la cultura cattolica, secondo la quale Dio solo dà la vita e Dio solo la può togliere l’argomento è sempre stato un tabù ed ha comunque trovato sempre e comunque forti resistenze. D’altronde la necessità di normare il cd. “fine vita” è stata per prima avvertita dalla Corte Costituzionale che, nel luglio scorso, con la sentenza numero 135, ha ribadito i requisiti per accedere al suicidio assistito, stabiliti dalla sentenza n.242 del 2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale (da intendersi però in senso ampio, non necessariamente con strumenti invasivi come la ventilazione meccanica). I requisiti necessari sono: irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli.
Questi requisiti devono essere accertati dal Servizio Sanitario Nazionale, con le modalità procedurali stabilite dalla Consulta. Per garantire tempi certi per la procedura di verifica e attuazione previsti dalla Corte costituzionale, può essere sufficiente una legge regionale. In tale ambito, quindi, sono stati presentati progetti di legge in 15 regioni, ma in alcune la discussione si è bloccata prima ancora di iniziare. La Toscana è la prima Regione italiana a dotarsi di una legge che detta le procedure e i tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.
Viene introdotto un organismo nuovo, la Commissione multidisciplinare permanente, istituita dalle aziende sanitarie locali, che deve verificare le condizioni di salute del paziente che vuole accedere al suicidio assistito. L’approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita, denominata “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale”, ha l’obiettivo di garantire ai malati che intendono accedere al suicidio assistito la necessaria assistenza sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019.
Nel testo della legge, infatti, si specifica che l’incriminazione per aiuto al suicidio prevista dal Codice penale “non è conforme alla Costituzione” se colui che vuole accedere alla procedura è una persona affetta da una patologia irreversibile, accusa sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, è tenuto in vita grazie a “trattamenti di sostegno vitale” (anche farmacologici) ed è capace di prendere “decisioni libere e consapevoli”.
Nel preambolo si legge che “L’introduzione della presente disciplina serve a definire i tempi e le modalità inerenti la procedura indicata dalla Corte costituzionale e, dunque, ad eliminare eventuali residui di incertezza e problematicità rispetto all’erogazione di una prestazione sanitaria suddivisa in più fasi, dalla verifica delle condizioni alla verifica delle modalità di auto-somministrazione del farmaco che possa garantire una morte rapida, indolore e dignitosa.
I tempi e le procedure rappresentano infatti elementi fondamentali affinché la facoltà riconosciuta dalla Corte costituzionale sia efficacemente fruibile, accedendo a condizioni di malattia, sofferenza ed estrema urgenza”. Vedremo la fase applicativa della legge, quando dai principi teorici si passerà alla valutazione del caso concreto. Ciò che è certo è che, da un lato, la materia non può essere rimessa alla mera competenza regionale, con il rischio di previsioni diverse e contrastanti nelle varie regioni italiana ma, dall’altro, deve darsi atto alla Regione Toscana dell’indubbio coraggio di avere per prima colmato un vuoto normativo, nella colpevole inerzia del Parlamento.
