“Il caso Maltesi”: il ragionevole dubbio

di Michele Bartolo-

Fa molto discutere una recentissima pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, che ha emesso la sentenza di primo grado nei confronti di  Davide Fontana, l’uomo accusato di aver ucciso la 26enne Carol Maltesi, nota nel mondo dell’hard con il nome d’arte di Charlotte Angie.

Nel gennaio del 2022, infatti, durante le riprese di un film hard nella sua casa di Rescaldina, vicino Legnano, il Fontana massacrò la 29enne Carol Maltesi colpendola a martellate e sgozzandola, per poi sezionarne il cadavere e gettarlo, dopo settimane, in un burrone nel Bresciano, dove fu ritrovato a fine marzo dello stesso anno.

Giova, tra l’altro, evidenziare che il 43enne bancario è reo confesso, in quanto ha riconosciuto di aver commesso l’efferato delitto, avvenuto al culmine “di un gioco erotico” con un martello.

L’uomo ha raccontato di avere a quel punto fatto a pezzi il corpo della giovane e di averlo messo in un freezer comprato per l’occasione su Internet e installato in casa di Carol Rescaldina.

Stiamo parlando, quindi, di  un reo confesso, che ha commesso un omicidio volontario aggravato, rendendosi responsabile anche di distruzione ed occultamento di cadavere.  Si aggiunga, ancora, che anche l’acquisto del freezer e i comportamenti tenuti successivamente al delitto comprovano la premeditazione e la piena consapevolezza da parte del Fontana del proprio illecito e riprovevole comportamento.

Infatti, come se nulla fosse,  per più di due mesi, il 43enne aveva risposto ai messaggi che arrivavano sul cellulare di Carol, nel tentativo di far credere che fosse viva.

Agli altri attori e agli amici che la cercavano, aveva raccontato che “voleva cambiare vita, lasciare il mondo del porno”. Bugie ripetute fino al 26 marzo 2022 quando, dopo la scoperta del corpo, il giornalista Andrea Tortelli scrisse alla giovane chiedendo per conferma di ascoltare la viva voce di Carol: “È stato l’unico a chiedere un vocale in questi due mesi – ha spiegato Fontana -. Mi sono spaventato e non gli ho più risposto”.

Questo lo scenario, questi i fatti.

Arriviamo, quindi, alla sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha condannato l’uomo a trenta anni di carcere, escludendo l’aggravante della premeditazione, dei motivi abietti e le sevizie.

“Lei disinibita, lui si sentì usato, era innamorato perdutamente”, hanno stabilito i giudici, rigettando così la richiesta dell’ergastolo da parte di pm e parti civili.

E’ comprensibile lo sconcerto non solo dei familiari, ma di quanti ricercano nella Giustizia una risposta punitiva adeguata rispetto al reato commesso.

Si badi bene,  qui non stiamo parlando di una pena che viene mitigata per il ravvedimento del condannato, ovvero di una positiva valutazione di un pentimento del reo che, nell’ottica della funzione rieducativa della pena, si emancipa e merita di essere riammesso nel tessuto sociale.

Qui stiamo parlando di un omicida reo confesso e di un delitto brutale di una giovane donna. E come spesso accade, quando di mezzo c’è una giovane donna, inizia a farla da padrona l’elemento soggettivo del reato.

Quando un Giudice commina una pena, infatti, deve valutare la sussistenza di due elementi che, messi insieme, costituiscono il dolo, cioè la piena consapevolezza e volontà, da parte del colpevole, di commettere un delitto, quel delitto, per il quale il codice prevede una determinata pena.

Orbene, nel caso di specie, l’elemento oggettivo del reato è acquisito e indiscutibile, non essendo in dubbio né il delitto, né le modalità efferate di esecuzione, né l’autore del crimine. Ciò che inizia a vacillare, secondo i Giudici, è l’elemento soggettivo, cioè cosa ha indotto il Fontana ad uccidere e in quale contesto e condizione mentale e psicologica egli ha ucciso.

E qui si introduce la tematica del ragionevole dubbio, ovvero della valutazione delle condizioni psichiche e fisiche del carnefice, anche in rapporto alla vittima, nel momento del delitto.

I Giudici, però, questo dubbio lo hanno trascinato al di là dei confini della ragionevolezza, nel momento in cui hanno  iniziato a scandagliare il presunto sentimento di amore che avrebbe offuscato la razionalità del Fontana o a valutare l’etica, il modo di vestire e di essere della vittima, al punto da ritenere che quasi se l’è cercata di essere uccisa e che questo delitto efferato sia stato l’inevitabile epilogo di un contesto già inquinato e non per colpa del carnefice.

Dal punto di vista pratico, queste convinzioni arrivano ad annullare le aggravanti delle sevizie, dei motivi abietti e della crudeltà ed a inquadrare come sussistente l’ attenuante della condizione psicologica del reo.

Conclusione: niente ergastolo, bastano trenta anni.

Il dubbio, quello ragionevole, viene a noi: se l’ergastolo non viene applicato nel caso di un omicidio volontario premeditato ed aggravato, in cui si è raggiunta la piena prova del fatto ed in cui i comportamenti successivi hanno vieppiù confermato la spietatezza dell’omicida, in quali casi questa pena dovrebbe  essere comminata?  

                                                       

Michele Bartolo

Avvocato civilista dall'anno 2000, con patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 2013, ha svolto anche incarichi di curatore fallimentare, custode giudiziario, difensore di curatele e di società a partecipazione pubblica. Interessato al cinema, al teatro ed alla politica, è appassionato di viaggi e fotografia. Ama guardare il mondo con la lente dell'ironia perché, come diceva Chaplin, la vita è una commedia per quelli che pensano.