Covid 19: nuova Ordinanza Rgionale in vigore dal 28 giugno al 31 Luglio

Una nuova ordinanza regionale entra in vigore oggi, 28 giugno , fino al 31 luglio 2021. Capiamo allora cosa si potrà e non si potrà fare:

Consumo, asporto bevande
1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Controlli e vigilanza 

 E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cosiddetta “movida”.

Utilizzo delle mascherine

In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.
L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto di tali misure di contenimento è punito, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Sanzioni amministrative

Si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.

All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima.

Redazione Salernonews24

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