Covid 19: nuova ordinanza per la Regione Campania
E’ in corso di pubblicazione una nuova ordinanza della Regione Campania in cui vengono confermate le disposizioni delle precedenti. Infatti, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 13 novembre2020, sono confermate le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi, ordinanze del 15 ottobre:
Scuole.
Dal 21 ottobre scatteranno nuove disposizioni per la scuola per cui resta in vigore fino a domani l’attuale ordinanza. l’Unità di Crisi si riunirà domani per adottare misure che riguardano il mondo della scuola
Esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar, vinerie e simili…)
E’ fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario.
Bar, Pasticcerie, gelateria ed esercizi consimili.
E’ fatto obbligo di chiusura dalle 23,00 alle 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio.
Feste e ricevimenti.
Vietate anche conseguenti a cerimonie civili o religiose ( matrimoni, battesimi) in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente anche se in numero inferiore a 30.
Aggregazioni/riunioni.
E’ fatto divieto di riunirsi al chiuso o all’aperto anche per eventi celebrativi che si svolgono in forma di corteo (cortei funebri) e non in forma statica e con postazioni fisse.
Attività didattiche.
Restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle università fatta eccezione per quelle relative agli studenti per il primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.
Attività di jogging.
Ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici e comunque in luoghi non isolati è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00-08,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento.
Sagre e fiere.
Confermato il divieto delle attività di sagre e fiere ed in generale ogni attività ed evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.
Sale gioco e scommesse.
Fermo l’obbligo di chiusura alle ore 21,00, è confermato l’obbligo per i gestori di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso dove essa risulti superiore a 37,5° C e di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone, nonché di scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività.
Enti ed Uffici competenti.
E’ fatta raccomandazione di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone una articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collativo e relativi affollamenti.