Decreto Legge n. 19/2020: dal 26 marzo nuove misure anti-contagio in vigore

Il nuovo Decreto Legge depenalizza la violazione delle norme di distanziamento sociale- di Irene La Mendola-

Tutti noi dobbiamo restare in casa e osservare delle regole rigide.

In questo tempo di sacrifici, vediamo succedersi uno dopo l’altro i vari provvedimenti del Governo. E’ necessario, allora, comprendere che cosa è cambiato con il Decreto Legge entrato in vigore notte tempo, rispetto alle precedenti disposizioni.

Il preambolo dell’ultimo Decreto-Legge fa riferimento all’urgenza di adottare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, più adeguate e proporzionate rispetto ai decreti precedenti.

In particolare, il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (rafforzato dal Decreto Legge n. 11 del 08 Marzo 2020), prevedeva che il mancato rispetto degli obblighi in esso contenuti, venisse punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimento dell’Autorità). Tale articolo, se il fatto non costituisce più grave reato, prevede l’arresto fino a tre mesi oppure l’ammenda di € 206,00.

Per il mancato rispetto delle misure anti-contagio contenute nel citato Decreto Legge, era comunque consentita l’estinzione tramite l’oblazione ossia, nel caso specifico, mediante il pagamento della somma di € 103,00.

Questo il quadro precedente che, dalla sua applicazione fino ad oggi, non ha funzionato da deterrente come sperato e che, di fatto, con oltre 45.000 denunce a settimana, ha ingolfato gli uffici giudiziari.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020 appena dopo le ore 23.00 per entrare in vigore dal 26/03/2020, il Decreto Legge n. 19/2020 razionalizza e riordina il meccanismo sanzionatorio dei precedenti Decreti anti-coronavirus, sostituendo la sanzione penale applicata con “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”.

Sono 28 le misure di contenimento previste all’art. 1, comma 2 del nuovo Decreto.

La maggior parte riguardano il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, se non per “spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”.

I precetti (comandi o divieti) non cambiano quindi, ma cambia la natura (illecito amministrativo e non penale) e la misura della sanzione, aumentata fino a un terzo in più per le violazioni commesse mediante l’utilizzo di un veicolo.

Unica eccezione per chi vìola la quarantena, che continuerà ad essere penalmente perseguibile secondo una previsione risalente al lontano 1934 (art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265).

Per cinema, teatri, sale bingo, centri sportivi, attività didattiche e culturali, bar e ristoranti, nonché per tutte le attività commerciali non consentite, è prevista anche la chiusura dell’esercizio da 5 fino a 30 giorni.

Le sanzioni sono accertate al pari delle violazioni al Codice della Strada, ai sensi della più familiare Legge n. 689/81, ma sempre che il fatto non costituisca reato.

Ed infatti è l’articolo 4 del Decreto Legge in esame ad esordire così: “Salvo che il fatto costituisca reato”. Come visto, lo spostamento dalla propria abitazione senza comprovate ragioni di necessità non è più reato, comporta “solo” una sanzione amministrativa, ma chi trasgredisce il divieto potrebbe incorrere in altri reati: l’esempio principe è, senza dubbio, la falsa dichiarazione resa nel modello di autocertificazione, ovvero la resistenza a pubblico ufficiale, oppure la diffusione di epidemia.

In conclusione, va aggiunto che queste nuove norme sono applicabili anche alle violazioni commesse prima del 26/03/2020, secondo il principio della legge più favorevole per il colpevole (favor rei).

Non possiamo ancora sapere se multe più “salate” funzioneranno da deterrente.

Sappiamo con certezza che viviamo in un momento – senza precedenti – di grave emergenza sanitaria; il nostro paese si è trovato impreparato, e si muove per tentativi emanando provvedimenti a cadenza settimanale, via via sempre più limitanti.

La nostra Carta Costituzionale protegge i diritti della personalità e delle libertà fondamentali, che sono preesistenti e connaturati in ciascun individuo, ma prevedere anche limitazioni in casi eccezionali: limitazioni alla libertà di circolazione per ragioni di sanità o sicurezza (art. 16) e divieto di riunione per motivi di sicurezza o incolumità pubblica (art. 17).

Il contagio si fermerà, ma ancora continuiamo a perdere ogni giorno centinaia di vite umane.

Solo questa consapevolezza ci consente di tollerare una così radicale e feroce compressione delle libertà fondamentali di tutti, di rimanere a casa e di uscire solo in caso di necessità.

Indichiamo di seguito il link per il nuovo modello di autocertificazione:

https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modulo-lautodichiarazione

 

 

 

 

 

 

Irene La Mendola

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